• Statuto Associativo
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CAPO I: DELLA COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO

Articolo 1
È costituita la Libera Associazione Ricercatori Templari Italiani (in sigla L.A.R.T.I.), avente sede in Latina, Via Fiuggi 27, con numero illimitato di Soci.

Articolo 2
L’iscrizione all’Associazione è libera a tutte le persone interessate alla storia templare, nelle forme e nelle categorie previste dall’articolo 7, comma 1.

Articolo 3
L’Associazione ha per scopo lo studio e lo sviluppo della conoscenza dei Templari e della loro presenza sia in Italia che all’estero.

Articolo 4
L’Associazione non ha alcun legame politico, confessionale o comunque di parte e non dipende dall’Ordine templare o da qualsiasi altro Ordine neo-templare.

Articolo 5
L’Associazione non ha fine di lucro e si sostiene con il contributo personale annuale dei Soci iscritti, con versamenti volontari di simpatizzanti e contributi di Enti e di organi culturali.

 

CAPO II: DEI SOCI E DELLE QUOTE SOCIALI

Articolo 6
La quota sociale sarà determinata dall’Assemblea dei Soci Attivi su proposta del Comitato Direttivo. L’inizio dell’anno sociale coincide con la data del primo giorno di Convegno (di solito il sabato).

Articolo 7
L’iscrizione all’Associazione avviene con la compilazione del modulo di iscrizione ed il versamento della quota relativa alla categoria di Socio prescelta.
Sono previste tre categorie di Soci:
a) Socio Attivo: per essere iscritto in questa categoria è necessaria la presentazione di un altro Socio Attivo, in regola con la quota e secondo quanto disposto all’art.9. Il Socio Attivo ha facoltà di voto nelle Assemblee dei Soci e può presentare altri Soci Attivi secondo il disposto dell’art. 9. La sua quota di iscrizione annuale è di euro 25,00.
b) Socio Sostenitore: per questa categoria di Soci non è prevista alcuna presentazione. Il Socio Sostenitore non ha diritto di voto, non può presentare altri Soci, non può ricoprire cariche sociali; può partecipare all’Assemblea dei Soci ed intervenire con proposte; la sua quota annuale è di euro 15,00.
Trascorsi due anni dalla prima iscrizione i Soci Sostenitori possono richiedere di diventare Soci Attivi.
c) Socio Onorario: vengono inseriti in questa categoria di Soci personaggi della cultura o di immagine pubblica, particolarmente vicini allo studio della storia templare e medievale. L’inserimento in questa categoria viene fatta su proposta del Direttivo dell’Associazione. Il Socio Onorario non ha bisogno di presentazione, non ha facoltà di voto, non ricopre cariche sociale, non deve versare alcuna quota; può partecipare all’Assemblea dei Soci ed intervenire con proposte.
Le nuove iscrizioni avvenute al di fuori del Convegno (infra-anno) avranno la seguente validità:
a) se avvenute entro sei mesi dalla data del Convegno verranno considerate relative all’anno in corso;
b) se avvenute nel secondo semestre saranno considerate relative all’anno successivo.
Il Socio Attivo neo-iscritto non ha diritto di voto per il primo anno.

Articolo 8
Il mancato pagamento della quota sociale comporta la decadenza dalla qualifica di Socio, sia Attivo che Sostenitore.
Il Socio Attivo e Sostenitore non più interessato a far parte dell’Associazione dovrà darne comunicazione scritta alla Segreteria. In caso contrario verrà considerato moroso.
Il Socio moroso, sia Attivo che Sostenitore, che si iscriva nuovamente dovrà regolarizzare le quote arretrate.

Articolo 9
Ogni Socio Attivo non può presentare più di cinque nuovi Soci Attivi per anno. Il nuovo Socio Attivo non può presentare altri nuovi Soci Attivi nei primi tre anni dalla sua iscrizione.

Articolo 10
Il Comitato Direttivo può proporre all’Assemblea che, a maggioranza semplice, vengano allontanati i Soci, Attivi o Sostenitori, a carico dei quali emergano fatti che, a suo giudizio, possano essere in contrasto con i principi dell’Associazione. 
 

CAPO III: DELLE CARICHE SOCIALI E DELLE ASSEMBLEE

Articolo 11
L’Associazione è retta da un Comitato Direttivo composto da: Presidente, Vice-Presidente, Segretario-Tesoriere e due Consiglieri. Il Comitato Direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Articolo 12
Il Comitato Direttivo è eletto, a maggioranza semplice, dall’Assemblea dei Soci Attivi presenti o rappresentati da delega scritta.
Le elezioni si svolgeranno con le seguenti modalità: 
- prima votazione per l’elezione del Presidente; 
- seconda votazione per l’elezione del Vice-Presidente; 
- terza votazione per l’elezione del Segretario-Tesoriere; 
- i due Consiglieri saranno scelti fra i più votati e non eletti.
Allo scopo di garantire la massima rappresentatività territoriale, del Comitato Direttivo non potranno far parte, contemporaneamente soci residenti o domiciliati nella stessa area territoriale definita nel successivo art. 17.
Sono esclusi dalla precedente norma i due Consiglieri, che potranno risiedere in aree regionali di cui facciano parte il Presidente, Vice-Presidente e Segretario-Tesoriere.

Articolo 13
Le riunioni, durante le quali saranno effettuate le elezioni o dovranno essere prese decisioni sociali, avranno di massima il seguente svolgimento: 
- chiamata nominale dei Soci Attivi e Sostenitori; 
- allontanamento dei non Soci; 
- verifica delle deleghe e degli aventi diritto (Soci Attivi in regola con le quote sociali); 
- discussione delle eventuali mozioni; 
- votazioni per le cariche sociali, secondo la procedura di cui all’art.12.

Articolo 14
Il Presidente del Comitato Direttivo presiede le riunioni dello stesso, rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi, cura i rapporti con ogni altra organizzazione culturale e non, cura l’esecuzione delle decisioni votate dall’Assemblea dei Soci e del Comitato Direttivo; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Comitato Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Il Vice-Presidente ha gli stessi poteri in caso di assenza od impedimento del Presidente.

Articolo 15
In caso di dimissioni, impedimento o decesso: 
- del Presidente, subentrerà il Vice Presidente sino alla scadenza naturale del mandato; 
- di qualsiasi altro membro del Comitato Direttivo, la sostituzione avverrà alla prima assemblea sociale.

Articolo 16
Il Comitato Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ad eccezione di quelli attribuiti dalle leggi vigenti e dal presente Statuto dall’Assemblea dei Soci. Il Comitato Direttivo provvede inoltre, se necessario, alla compilazione del Regolamento per il funzionamento dell’Associazione, da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea dei Soci.

Articolo 17
Il Presidente, su proposta del Comitato Direttivo, crea delle aree di competenza territoriale, la cui estensione può essere variata secondo le esigenze del momento e senza dar luogo a modifica del presente Statuto.

Articolo 18
Il Presidente, su proposta del Comitato Direttivo, nomina dei responsabili territoriali, la cui carica ha la stessa durata del Comitato Direttivo, ai quali vengono affidate le aree di competenza territoriale di cui al precedente articolo.
In caso di assenza di Soci in determinate aree di competenza, tali aree vengono gestite direttamente dal Presidente.

Articolo 19
I responsabili territoriali avranno funzione di collegamento tra i Soci (Attivi e Sostenitori) dell’area di competenza ed il Comitato Direttivo e di consulenza sulle attività (convegni ed altro) organizzati nella loro area per conto dell’Associazione, mantenendo, nel contempo, contatti con eventuali associazioni culturali locali per attività di interscambio.

Articolo 20
L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo; in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, l’Assemblea nomina il proprio Presidente. Spetta al Presidente dell’Assemblea dei Soci constatare la regolarità dei partecipanti alla medesima e degli aventi diritto al voto in caso di votazioni. 
 

CAPO IV: DEI CONVEGNI E DELLE ATTIVITÀ

Articolo 21
L’Associazione organizzerà ogni anno un Convegno di studio, preferibilmente in zone in cui esistano vestigia templari e/o comunque siano esistiti i cavalieri templari. Quando possibile i Convegni si terranno nelle località dove associazioni culturali e/o enti locali se ne facciano promotrici.

Articolo 22
I Soci interessati alla partecipazione diretta al Convegno possono intervenire con una relazione o con una o più comunicazioni storiche inerenti lo spirito dell’Associazione.
La mancata presenza del relatore al Convegno, se non per gravi motivi personali e/o familiari, non dà diritto alla lettura della relazione, o comunicazione, né alla pubblicazione della stessa.

Articolo 23
Il moderatore verrà nominato dal Comitato Direttivo nel corso della riunione dei Soci precedente l’inizio del Convegno. 
 

CAPO V: DELLE RELAZIONI E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

Articolo 24
I titoli delle relazioni dovranno pervenire alla Segreteria dell’Associazione entro il 90° giorno antecedente la data di effettuazione del Convegno. Tale limite è vincolante per esigenze organizzative per la stampa e la diramazione degli inviti. Eventuali elementi di particolare importanza storica, emersi oltre il suddetto termine, potranno essere divulgati nel corso del Convegno come “comunicazioni”, allo scopo di ufficializzare la priorità dello studioso nel ritrovamento.

Articolo 25
Le relazioni dovranno: 
- avere una durata massima di trenta minuti; 
- essere, quando necessario, corredate da materiale grafico da proiettare (fotografie, diapositive, lastre); 
- trattare argomenti inediti o comunque apportare correzioni e/o precisazioni ad ipotesi o tesi presentate in precedenza; 
- esporre argomenti rigorosamente storici documentati da ampie bibliografie; 
- essere sfrondate da ogni riferimento ad esperienze paranormali personali e non.

Articolo 26
Con la comunicazione del titolo il relatore dovrà precisare l’eventuale necessità di proiezione di fotografie, diapositive o lastrine.

Articolo 27
I relatori, al termine del proprio intervento, dovranno consegnare alla Segreteria una copia dattiloscritta (o su floppy disk) della relazione, per la successiva pubblicazione, completa di bibliografia e di eventuali immagini e/o disegni. La mancata consegna in tale occasione non assicura la pubblicazione della relazione nel volume degli Atti.

Articolo 28
I relatori, con la consegna della copia alla Segreteria di cui all’articolo precedente, ne autorizzano la pubblicazione secondo le modalità di stampa scelte dall’Associazione.

Articolo 29
Gli Atti verranno pubblicati, ove non subentri l’eventuale ente patrocinatore che ne offra la stampa, a cura della stessa Associazione. La pubblicazione dovrà avvenire indiscutibilmente entro tre mesi dalla data del Convegno. 
 

CAPO VI: DELLE RIUNIONI DI LAVORO

Articolo 30
Almeno una volta l’anno i Soci dovranno riunirsi per l’esame dei problemi dell’Associazione.
Al fine di non appesantire gli oneri conseguenti alle riunioni, si conviene che, nel corso di ciascun Convegno annuale, una parte del tempo sia riservata per riunioni di lavoro dei Soci.
A tale scopo si stabilisce il seguente calendario-programma di massima: due giornate di lavoro (sabato e domenica), con arrivo alla sede del Convegno entro le ore 20.00 del venerdì e con la seguente articolazione del tempo: 
- venerdì:
- dalle ore 20.00 in poi riunione del Comitato Direttivo e dei Soci per l’esame dei problemi dell’Associazione (ogni cinque anni elezione del Comitato Direttivo, come già specificato all’art.12 e con con lo svolgimento di cui all’art.13); 
- sabato:
- ore 9.00-9.30 apertura del Convegno;
- ore 9.30-13.00 presentazione delle relazioni;
- ore 13.00-15.00 intervallo di pranzo;
- ore 15.00-19.00 riservato a visite culturali; 
- domenica:
- ore 9.30-12.30 presentazione delle relazioni;
- ore 12.30-13.00 chiusura del Convegno.

 

CAPO VII: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31

Il presente Statuto potrà essere modificato con l’approvazione della maggioranza dei Soci Attivi espressa dai 2/3 dei Soci Attivi.


L’ultima modifica al presente Statuto è stata apportata nel corso dell’Assemblea dei Soci svoltasi durante l’annuale Convegno di Ricerche Templari del settembre 1999 a Chiaravalle Milanese.



Statuto associativo (PDF)